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CIRCOLARE 4/2021 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

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CIRCOLARE 4/2021 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

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Decreto Sostegni 2021 - Contributo a fondo perduto

Il c.d. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021 n. 41), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 23.03.2021.

La presente circolare esamina il nuovo contributo a fondo perduto a favore di imprese, professionisti e titolari di reddito agrario.

L’istanza potrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Il Decreto in esame, all’art. 1, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Soggetti ammessi

  • titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Soggetti esclusi

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata di entrata in vigore del decreto (23.03.2021);
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (dal 24.03.2021);
  • enti pubblici (art. 74 TUIR);
  • intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).

Requisiti di accesso al contributo

  • limite di ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019

Sono ammessi al contributo i soggetti che hanno conseguito, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta dei soggetti che hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Il limite di ricavi/compensi assume altresì rilevanza per l’individuazione della fascia di applicazione della percentuale di sostegno (vedasi tabella 1).

Per i soggetti titolari di reddito agrario occorre fare riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (anno 2019), campo VE 50.

  • calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per determinare l’ammontare del fatturato occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

Determinazione della misura del contributo

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Occorre dunque:

  • verificare il fatturato ed i corrispettivi del 2019 e del 2020;
  • determinare le medie mensili dei due anni;
  • se dalla differenza tra la media mensile dei fatturati dell’anno 2020 e dell’anno 2019 risulta un calo di almeno il 30%, applicare a detta differenza, le percentuali di sostegno di cui alla Tabella 2, tenuto conto delle fasce di ricavi/compensi di appartenenza:

Tabella 1

Ricavi/compensi del 2019 % di sostegno
Fino a 100 mila euro 60%
Da 100 mila a 400 mila euro 50%
Da 400 mila a 1 milione euro 40%
Da 1 milione a 5 milioni di euro 30%
Da 5 milioni a 10 milioni di euro 20%

Per tutti i soggetti ammessi, compresi coloro che hanno attivato la partita Iva dall’01.01.2020, l’importo del contributo erogato non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 01.01.2019, il contributo minimo spetta anche in assenza del calo di fatturato.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 01.01.2019 sono previste specifiche modalità di calcolo per le quali si rinvia alle istruzioni per la compilazione dell’istanza.

Richiesta e modalità di fruizione

Per fruire del contributo occorre presentare telematicamente un’istanza all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, a partire dal 30.03.2021 e non oltre il 28.05.2021 (Provv. dell’Agenzia delle Entrate del 23.03.2021).

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la scelta relativa all’erogazione del contributo, che potrà avvenire mediante accredito sul conto corrente del beneficiario ovvero per la sua totalità, sotto forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo e non potrà essere ceduto ad altri soggetti.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.

La percezione del contributo, in tutto o in parte non spettante, è sanzionato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.lgs. 471/97; in caso di indebita percezione, troveranno altresì applicazione gli artt. 316-ter e 322-ter del codice penale.