Gentili Clienti,
a partire dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).
Conoscere l’esistenza della nuova normativa è importante per gestire al meglio i rapporti con gli istituti di credito e prevenire spiacevoli situazioni impreviste.
FINO AD OGGI | CON LE NUOVE REGOLE |
La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca. |
La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento di: • oltre 100 euro per le persone fisiche • oltre 500 euro per le imprese * che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca. (*) La soglia dei 500 euro è ridotta a 100 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale[1] inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro. |
La banca classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi. | La banca classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi. |
Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente | Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni (“cure period”) dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente. Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata in bonis. |
Per evitare di essere classificato a default, la normativa consente la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. | La normativa non consente più la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La banca sarà pertanto tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate. |
Le condizioni per classificare il cliente a default saranno valutate a livello di Gruppo bancario.
Per approfondire la normativa lo Studio DR48 in collaborazione con Banca d’Italia e Unicredit ha organizzato un webinar per il giorno
Giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 16 alle ore 17.30
Interventi:
“La Nuova Definizione di Default: principali contenuti delle novità regolamentari” Vincenzo Catapano, Staff di Direzione Sede di Bologna Banca d’Italia
“Nuova Definizione di Default: cosa cambia per consumatori e banche” Maena Ferrero, Head of Group Credit Risk Governance UniCredit Chiara Giordano, Head of Loan Categorization Governance UniCredit Dibattito con i partecipanti – Sessione Q&A Modera - Livio Stellati, Head of Territorial Relations Centro Nord UniCredit Vi aspettiamo. Per iscrizioni e ricevere successivamente il link per partecipare alla sessione on-line, inviare una mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
[1] Per “indicatore dimensionale” si intende il fatturato o il totale attivo, in base alla struttura di bilancio del cliente, a disposizione della banca.