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CIRCOLARE 3/2021 NUOVA DEFINIZIONE DEFAULT

CIRCOLARE 3/2021 NUOVA DEFINIZIONE DEFAULT

CIRCOLARE 3/2021 NUOVA DEFINIZIONE DEFAULT

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Gentili Clienti,

a partire dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).

Conoscere l’esistenza della nuova normativa è importante per gestire al meglio i rapporti con gli istituti di credito e prevenire spiacevoli situazioni impreviste.

FINO AD OGGI CON LE NUOVE REGOLE
La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento di:

• oltre 100 euro per le persone fisiche

• oltre 500 euro per le imprese *

che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

(*) La soglia dei 500 euro è ridotta a 100 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale[1] inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro.

La banca classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi. La banca classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi.
Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni (“cure period”) dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente. Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata in bonis.
Per evitare di essere classificato a default, la normativa consente la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La normativa non consente più la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La banca sarà pertanto tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Le condizioni per classificare il cliente a default saranno valutate a livello di Gruppo bancario.

Per approfondire la normativa lo Studio DR48 in collaborazione con Banca d’Italia e Unicredit ha organizzato un webinar per il giorno

Giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 16 alle ore 17.30

Interventi:

La Nuova Definizione di Default: principali contenuti delle novità regolamentari

Vincenzo Catapano, Staff di Direzione Sede di Bologna Banca d’Italia

“Nuova Definizione di Default: cosa cambia per consumatori e banche

Maena Ferrero, Head of Group Credit Risk Governance UniCredit

Chiara Giordano, Head of Loan Categorization Governance UniCredit

Dibattito con i partecipanti – Sessione Q&A

Modera - Livio Stellati, Head of Territorial Relations Centro Nord UniCredit

Vi aspettiamo.

Per iscrizioni e ricevere successivamente il link per partecipare alla sessione on-line, inviare una mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


[1] Per “indicatore dimensionale” si intende il fatturato o il totale attivo, in base alla struttura di bilancio del cliente, a disposizione della banca.