Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall’1.1.2021. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.
Argomento | Descrizione |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio-Proroga |
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga |
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità |
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:
Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente). Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110% È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
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Proroga del c.d. “bonus facciate” | La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021. |
Proroga del c.d. “bonus verde” |
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
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Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime |
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi:
Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
Lavoratori senza sostituto d’imposta
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Spese veterinarie - Limite di spesa | Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR. |
Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021 |
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
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Riallineamento dei valori dell’avviamento | Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori fiscali ai maggiori valori civili dell’avviamento e delle altre attività immateriali prive di tutela giuridica iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali costituenti diritti giuridicamente tutelati, quali marchi, brevetti e licenze, oltre che ai cespiti materiali). |
Regime degli impatriati | Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento. |
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate |
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. |
Incentivo alle aggregazioni aziendali | Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta:
Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione. Perizia asseverata Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata. |
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione |
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Misura dell’agevolazione Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta è utilizzabile:
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Credito d’imposta per la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili. |
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI | Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI. |
Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi | Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:
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Credito d’imposta per investimenti pubblicitari |
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
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Credito d’imposta per cuochi professionisti |
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021. Il credito d’imposta:
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Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali |
Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
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Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua |
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione:
Ambito oggettivo Il credito spetta per le spese:
Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione. |
Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici |
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi. |
Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali |
Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):
Regime “de minimis” L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”. |
Legge Sabatini | Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale. |
Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi |
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
Versamenti sospesi Sono sospesi i termini relativi:
Ripresa dei versamenti I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. |
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti |
La legge di bilancio 2021:
– l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”); – conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020; – introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali. |
Bonus TV | Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2. |
Bonus idrico | Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. |
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi |
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Banca dati delle locazioni Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo, da emanare entro 60 giorni. |
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021 |
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:
Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021. |
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione |
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobili (adibiti ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione. Il contributo:
Modalità attuative Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento |
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo. |
Buono mobilità/ monopattini - Rifinanziamento |
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale. In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher. |
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale |
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio. Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni. |
Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19 |
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
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Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto |
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente. |
Termini di registrazione delle fatture attive |
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni). |
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro” |
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:
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Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie |
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018). Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. |
Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA |
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi. Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. |
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica |
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo. La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate). |
Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi |
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015. Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Nuovo regime sanzionatorio Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro. Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese. |
Lotteria degli scontrini e cashback |
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’avvio della lotteria. Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA |
Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA. Analisi di rischio e controlli sostanziali L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale. Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inibizione all’emissione di fatture elettroniche In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. Definizione delle modalità operative Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode. |
Agevolazioni IMU e TARI - Pensionati residenti all’estero |
A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
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Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali |
È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012. L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021. |
ULTERIORI NOVITA' RILEVANTI
Argomento | Descrizione |
Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale per perdite d’esercizio |
L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che: per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.
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