News

CIRCOLARE 23/2020 DL 14/8/2020 N. 104 C.D. “DECRETO AGOSTO” – PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 13.10.2020 N. 126

  • Home /
  • News /
  • CIRCOLARE 23/2020 DL 14/8/2020 N. 104 C.D. “DECRETO AGOSTO” – PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 13.10.2020 N. 126
CIRCOLARE 23/2020 DL 14/8/2020 N. 104 C.D. “DECRETO AGOSTO” – PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 13.10.2020 N. 126

CIRCOLARE 23/2020 DL 14/8/2020 N. 104 C.D. “DECRETO AGOSTO” – PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 13.10.2020 N. 126

Rate this item
(0 votes)

Il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

Per i soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali” è prevista la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

Viene prevista una facoltà di deroga all’art. 2426 co. 1 n. 2) c.c., secondo cui: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa”.

Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all’esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Le società che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Dell’attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio), nonché all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

Nel caso delle micro-imprese che, fornendo in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dall’art. 2435-ter co. 2 c.c., sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, tale informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR.

Analoga previsione opera ai fini IRAP.

Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.

Queste ultime andranno poi utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d’imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

In sede di conversione del DL 104/2020 è stata “anticipata” la possibilità di effettuare la “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Per tali soggetti, la “nuova” rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dall’1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).

L’originaria versione della disposizione prevedeva invece che la rivalutazione potesse essere effettuata nel solo bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ovvero, per i soggetti “non solari”, nel bilancio dell’esercizio 2020/2021).

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare resta fermo che il bilancio in cui operare la rivalutazione è quello al 31.12.2020.

 

ULTERIORI MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%

L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

In sede di conversione del DL 104/2020 sono state apportate ulteriori modifiche a tale disciplina.

 

Unità immobiliari “autonome” site in edifici plurifamiliari - Definizione

Il “superbonus” del 110% si applica a due tipologie di immobili:

- agli edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (trattasi degli edifici “oggettivamente” condominiali, le cui parti comuni possono però essere oggetto di interventi agevolati con il “superbonus” del    110% solo se sussiste anche la soggettività condominiale);

- alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi.

 

L’equiparazione agli “edifici unifamiliari” consente alle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari di essere considerate, ai fini della disciplina di cui all’art. 119 del DL 34/2020, alla stregua di “edifici a sé stanti”, con conseguente possibilità di avvalersi del “superbonus” del 110% in modo “autonomo”. Affinché detti immobili siano equiparati agli “edifici unifamiliari” deve esistere contestualmente il requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”.

Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, per accesso autonomo dall’esterno “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

 

Territori colpiti da eventi sismici

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il “superbonus” del 110% spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Con riguardo ai fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e DL 39/2009 (eventi sismici del 2016-2017 e del 2009), il “superbonus” del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2020 nei limiti di spesa indicati dall’art. 119 del DL 34/2020 aumentati del 50%.

La detrazione, inoltre:

- è alternativa al contributo per la ricostruzione ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati;

- riguarda anche le case diverse dall’abitazione principale, ma non gli immobili destinati alle attività produttive.

 

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE

Con l’art. 77 del DL 104/2020 convertito vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’im­posta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.

Il credito d’imposta locazioni:

- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;

- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno 2020 e, per le attività stagionali, al mese di luglio 2020.

Inoltre, in sede di conversione sono state introdotte due ulteriori modifiche operanti per le sole strutture turistico-ricettive:

- l’estensione del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020, per le imprese turistico-ricettive, sino al 31.12.2020;

- l’aumento al 50% (dal 30%) del credito d’imposta sull’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che, “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti” .

 

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE - INCREMENTO RISORSE

Per effetto dell’art. 31 co. 4-ter del DL 104/2020 convertito, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020.

Ne consegue che lo stanziamento complessivo per il credito d’imposta sanificazione è pari a 603 milioni di euro, in luogo dei 200 milioni di euro inizialmente previsti.

Per effetto del suddetto rifinanziamento, aumenta quindi la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili, inizialmente fissata in misura pari al 15,6423% dal provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è possibile fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 81 del DL 104/2020, pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle discipline paralimpiche.

Inoltre, viene ridotto a 150.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.

Viene precisato che sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, inclu­se le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.